LEGGI DI RIFERIMENTO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Su suggerimento dell’amico Alfredo Sambinello pubblico due punti di riferimento normativi fondamentali per comprendere appieno il problema dell’inquinamento acustico prodotto dall’Autodromo imolese. Le norme hanno una valenza generale, ma, per quanto riguarda la tutela dei bambini che frequentano la scuola elementare Pelloni Tabanelli, l’allegato B del decreto del Ministero dell’Ambiente 16/03/98 (artt. 5 e 6) mostra in maniera inequivocabile come i rilievi fatti da Arpa non siano in linea con la norma.

Il non rispetto della norma in automatico significa la non tutela dei bambini e, da questo punto di vista, desta sconcerto il fatto che il Sindaco Daniele Manca, a cui spetta il compito della tutela della sanità pubblica non sia ancora intervenuto.

Mario Zaccherini


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n.304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita’ motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 11, comma 1, della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1o febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 febbraio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’; Emana il seguente regolamento: Art. 1.

Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita’ motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri”. – Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 17: “Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;”. – La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: “Legge quadro sull’inquinamento acustico.”. – Si riporta l’art. 11, comma 1: “Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanita’, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche’ dalle nuove localizzazioni aeroportuali”. Nota all’art. 1: – Il testo dell’art. 11, comma 1, della legge n. 447/1995, e’ riportato nelle note alle premesse.

Art. 2. Definizioni Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende per: 1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o piu’ piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attivita’ o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell’automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana; 2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni: a) sia in esercizio; b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione; c) sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilita’ ambientale. 3. Sedime dell’autodromo, piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive: zona costituita da una o piu’ porzioni di territorio, usualmente cintata, all’interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l’attivita’ svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio. 4. Pista motoristica di prova e per attivita’ sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attivita’ o manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere. 5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale dell’Automobile. 6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.

Art. 3. Limiti 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997.

2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive, non si applica il disposto dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione. 3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione: a) per i nuovi autodromi: 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22; 60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6; b) per autodromi esistenti: 70 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 9 alle 18,30; 60 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9; 50 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 22 alle 6; entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresi’ 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22; entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresi’ 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22. 4. Le attivita’ o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un’ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie. 5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali. 6. Per l’anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni nell’anno solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell’anno 2001 delle predette manifestazioni sia gia’ previsto e definito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell’anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purche’ il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all’interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.

8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali e’ previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.

Note all’art. 3: – Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita’ umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita’ ed utilizzato per le diverse attivita’ umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita’ produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita’ produttive; c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita’ sportive e ricreative: d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo’ essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita’ della sorgente stessa, f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo’ essere immesso da una o piu’ sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimita’ dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente; h) valori di qualita’: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, reca: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Si riporta il testo dell’art. 4: “Art. 4 (Valori limite differenziali di immissione). – 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del minore e’ da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosita’ prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attivita’ e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso”. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 1991 reca: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nall’ambiente esterno”. Si riporta il testo dell’art. 6: “Art. 6. – 1. In attesta della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilita’: =============================================================

======== Zonizzazione |Limite diurno Leq (A)|Limite notturno Leq (A) ============================================================= ======== Tutto il territorio | | nazionale | 70 | 60 ——————————————————————— Zona a (decreto | | ministeriale n. | | 1444/68) (*) | 65 | 55 ——————————————————————— Zona B (decreto | | ministeriale n. | | 1444/68) (*) | 60 | 50 ——————————————————————— Zona esclusivamente | | industriale | 70 | 70 (*) Zone di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. 2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi. 3. Le imprese possono avvalersi della facolta’ di cui all’art. 3″.

Art. 4. Metodologie di misura 1. Le modalita’ di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico. (Il decreto è riportato sotto)

Art. 5. Sistemi di monitoraggio 1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all’articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive, l’installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l’organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita’ sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 6. Controlli e sanzioni 1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto e’ effettuato ai sensi e con le modalita’ previsti dall’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. La mancata ottemperanza del disposto del presente decreto e’ punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Note all’art. 6: – Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico): “Art. 14 (Controlli). – 1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu’ comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente di cui al dereto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994. n. 61. 2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all’art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attivita’ svolte all’aperto; c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.6; d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5. 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell’ambiente, nell’esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, puo’ accedere agli impianti ed alle sedi di attivita’ che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e’ munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ente o dall’agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo’ essere opposto per evitare od ostacolare le attivita’ di verifica o di controllo”. – Si riporta il comma 3 dell’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Art. 10 (Sanzioni amministrative). – 1-2. (Omissis). 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 20.000.000″.

Art. 7. Norma transitoria 1. I comuni interessati, ferma restando l’immediata applicazione delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. Norma di salvaguardia 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita’ dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell’ambiente Veronesi, Ministro della sanita’ Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390

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Decreto Ministeriale del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

Doc. 498H16MA.901 di Origine Nazionale emanato/a da : Ministro dell’Ambiente e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana 76 del 01/04/1998

riguardante :

AMBIENTE – Inquinamento acustico

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1. – Campo di applicazione. Art. 2. – Strumentazione di misura. Art. 3. – Modalita’ di misura del rumore. Art. 4. – Entrata in vigore.

ALLEGATO A. ALLEGATO B. ALLEGATO C. ALLEGATO D.

NOTE

TESTO

- §-

- §-

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE di concerto con i Ministri della sanita’, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell’industria, del commercio e dell’artigianato

Visto l’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;

Considerata la necessita’ di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

Decreta:

Art. 1. – Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Per quanto non indicato nell’allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. – Strumentazione di misura.

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L’uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4. 3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.

4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformita’ alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. 5. Per l’utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3. – Modalita’ di misura del rumore.

1. I criteri e le modalita’ di esecuzione delle misure sono indicati nell’allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 2. I criteri e le modalita’ di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell’allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3. Le modalita’ di presentazione dei risultati delle misure sono riportate nell’allegato D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 4. – Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A. DEFINIZIONI

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

2. Tempo a lungo termine (TL ): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL e’ correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosita’ di lungo periodo.

3. Tempo di riferimento (TR ): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata e’ articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e

quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

4. Tempo di osservazione (TO ): e’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosita’ che si intendono valutare.

5. Tempo di misura (TM ): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o piu’ tempi di misura (TM ) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilita’ del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: LAS , LAF , LAI . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» LPA secondo le costanti di tempo “slow” “fast”, “impulse”.

7. Livelli dei valori massini di pressione sonora LASmax , LAFmax , LAImax. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”.

8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

dove LAeq e’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2 ; pA(t) e’ il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 μ Pa e’ la pressione sonora di riferimento.

9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq ,TL ): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine (LAeq ,TL ) puo’

essere riferito: a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:

essendo N i tempi di riferimento considerati; b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all’interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq ,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di Aeq pressione sonora

ponderata «A» risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

dove i e’ il singolo intervallo di 1 ora nell’iesimo TR. E’ il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. Livello sonoro di un singolo evento LAE,(SEL): e’ dato dalla formula:

dove t2 – t1 e’ un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento;

t0 e’ la durata di riferimento (l s). 11. Livello di rumore ambientale (LA ): e’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto

da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e’ costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, e’ riferito a TM ; 2) nel caso di limiti assoluti e’ riferito a T R.

12. Livello di rumore residuo (LR ): e’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalita’ impiegate per la

misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 13. Livello differenziale di rumore (LD ): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA ) e quello di rumore

residuo (LR):

LD = (LA - LR)

14. Livello di emissione: e’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione. 15. Fattore correttivo (Ki): e’ la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza di rumori con

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e’ di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere

diminuito di 5 dB(A). 17. Livello di rumore corretto (LC): e’ definito dalla relazione:

LC = LA + KI + KT + KB

ALLEGATO B. NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE

1. Generalita’. Prima dell’inizio delle misure e’ indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosita’ devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilita’ della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» nel periodo di riferimento (LAeq,TR):

puo’ essere eseguita: a) per integrazione continua. Il valore L Aeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale Aeq durante l’intero periodo di riferimento, con

l’esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell’area in esame; b) con tecnica di campionamento. Il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To)i . Il valore di L Aeq,TR e’ dato dalla relazione:

3. La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura

deve essere arrotondata a 0,5 dB.

4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti piu’ sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

5. Misure all’interno di ambienti abitativi. Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione piu’ gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora piu’ vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

6. Misure in esterno. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell’interno dello spazio fruibile da persone o comunita’ e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell’edificio. L’altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocita’ del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e

comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 8. Rilevamento strumentale dell’impulsivita’ dell’evento:

Ai fini del riconoscimento dell’impulsivita’ di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell’evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell’evento.

9. Riconoscimento dell’evento sonoro impulsivo: Il rumore e’ considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l’evento e’ ripetitivo; – la differenza tra LAImax e LAsmax e’ superiore a 6 dB;

- la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax e’ inferiore a 1 s.

L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell’arco di un’ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora nel periodo notturno. La ripetitivita’ deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Laf effettuata durante il tempo di

misura Lm. LAeq,TR viene incrementato di un fattore KIcosi’ come definito al punto 15 dell’allegato A.

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore. Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un’analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario e’ evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L’analisi deve essere svolta nell’intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si e’ in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell’allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a qualla piu’ elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento e’ la ISO 266:1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza: Se l’analisi in frequenza svolta con le modalita’ di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l’applicazione del fattore correttivo KT nell’intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la

correzione KB cosi’ come definita al punto 15 dell’allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

ALLEGATO C.

1. Metodologia di misura del rumore ferroviario. Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell’allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori piu’ elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l’acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo “Fast” e consentire la determinazione dell’orario d’inizio, del valore del livello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Per una corretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore 24 h. La determinazione dei valori LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione seguente:

dove: TR e’ il periodo di riferimento diurno o notturno;

n e’ il numero di transiti avvenuti nel periodo TR; k = 47.6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44.6 dB(A) nel periodo notturno (22-06).

Sulla base dell’orario in cui si e’ verificato l’evento e dall’esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di LAE

corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validita’ del valore di LAeq,TR il numero di

transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n. Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE nel punto di misurazione, ovvero

se il numero di transiti invalidati e’ superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimita’ dell’infrastruttura ferroviaria e in condizioni di

campo sonoro libero. Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24 ore ed i valori di LAE misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10

transiti per ognuno dei binari presenti. Per ciascun binario sara’ determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR e nel punto di  ricezione. Tale valor medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al valore LAeq,TR e’ determinato nel punto Pr Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione: essendo m il numero di binari 2. Metodologia di misura del rumore stradale. Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualita’ o pseudocasualita’, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l’arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola: a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni; b) i valori medi settimanali diurni e notturni. Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore piu’ elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili. I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ALLEGATO D.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati: a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocita’ e direzione del vento; b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura; c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura; d) i livelli di rumore rilevati; e) classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura; l) le conclusioni; m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione; n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione; o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

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